BIBLIOTECA FRANCESCANA

DEL CONVENTO DEI FRATI MINORI CONVENTUALI DI SASSARI

REGOLAMENTO

CAPO I

CONSULTAZIONE

Art. 1. Accesso alla Biblioteca

  • 1.1 - L'accesso alla Biblioteca per la consultazione di libri e documenti a scopo di studio e di ricerca è aperto a tutti ed è gratuito.
  • 1.2 - La Biblioteca offre anche la possibilità di consultare i cataloghi elettronici di pubblico accesso (OPAC: On-Line Public Access Catalogue).

Art. 2 Orario di apertura

  • Da settembre a giugno la Biblioteca osserva questo orario settimanale:
  • martedì e giovedì dalle ore 15.30 alle 18.30;

 mercoledì e venerdì dalle ore 9.30 alle 13.30;

La consultazione della Biblioteca può essere richiesta anche su appuntamento.
I giorni di chiusura durante le feste natalizie, pasquali e le ferie estive sono decisi ogni anno dalla Commissione della Biblioteca e notificati per tempo.

Art. 3 Consultazione: condizioni generali

  • 3.1 - La richiesta del materiale per la consultazione si effettua compilando un'apposita scheda prestampata, con un limite di 2 testi alla volta. L'utente può chiedere che il materiale in consultazione rimanga disponibile per i giorni successivi.
  • 3.2 – Il Responsabile può selezionare documenti o monografie la cui consultazione è esclusa o circoscritta a determinati utenti.
  • 3.3 - Gli utenti devono compilare preliminarmente la "Scheda utente", presentando un documento di identità al personale incaricato e specificando generalità, indirizzo e recapito telefonico. L'utente si impegna a comunicare eventuali variazioni di indirizzo e di telefono.
    I dati personali sono trattati nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia (D.L. 196/2003).
  • 3.4 - L'utente prende visione del Regolamento interno, impegnandosi ad osservarne le disposizioni e le eventuali integrazioni o modifiche notificate anche mediante semplice affissione nei locali della Biblioteca.
  • 3.5 - L'ammissione degli studiosi alla consultazione è facilitata in ogni modo. Essa è comunque riservata al Responsabile della Biblioteca che può anche negarla o revocarla quando vi siano pericoli per la conservazione dei documenti o possono limitarla, chiedendo, per esempio, una lettera di malleveria per la consultazione di materiale manoscritto o antico.
  • 3.7 - L'utente non può accedere ai depositi per la ricerca e il prelievo diretto del materiale e non può portare i volumi fuori dalla Biblioteca, fatta eccezione per il prestito quando previsto.
  • 3.8 - La consultazione deve avvenire nelle apposite sale, che sono anche luogo di studio e sono accuratamente sorvegliate.
  • 3.9 - Nella consultazione dei manoscritti è consentito solo l'utilizzo della matita cancellabile.
  • 3.10 - Lo studioso si impegna a consegnare alla Biblioteca una copia delle pubblicazioni da lui prodotte utilizzando il materiale conservato nella Biblioteca stessa, in possesso o in deposito.

Art. 4 Norme disciplinari

  • 4.1 - In Biblioteca è prescritto il silenzio. Ognuno è tenuto ad adottare un comportamento consono alla natura del luogo e rispettoso delle esigenze degli altri studiosi.
  • 4.2 - In Biblioteca non è permesso:
  • introdurre borse, ombrelli, cappotti e altri oggetti ingombranti, che vanno depositati all'ingresso;
  • introdurre apparecchi fotografici, registratori, lettori portatili Cd, personal computer, software di qualsiasi genere senza l'autorizzazione del personale addetto;
  • utilizzare apparecchiature rumorose come telefoni cellulari e radioline;
  • far uso di materiale potenzialmente dannoso al patrimonio come liquidi coloranti, forbici e simili;
  • fumare;
  • consumare cibi e bevande;
  • studiare in comune o ad alta voce;
  • discutere e disturbare la tranquillità dello studio;
  • usare libri personali senza l'autorizzazione e la verifica, all'ingresso e all'uscita, da parte del personale addetto;
  • sottolineare o evidenziare i libri della Biblioteca o danneggiarli in qualsiasi modo;
  • usare in modo improprio gli arredi e le attrezzature, per esempio incidendo i banchi di lettura;
  • utilizzare gli strumenti informatici della Biblioteca per fini personali (per esempio scaricare la posta elettronica, navigare in internet) o comunque diversi dallo studio e dalla ricerca;
  • manomettere il software e l'hardware delle apparecchiature messe a disposizione;
  • introdursi, senza autorizzazione, nei locali riservati al personale;
  • 3 - Chi danneggia o smarrisce il materiale avuto in consultazione o in prestito a domicilio deve procurare un esemplare integro della stessa edizione. Qualora ciò non sia possibile, deve rimborsare il valore commerciale aggiornato dell'opera.
  • 4.4 - Chi non rispetta la normativa comportamentale per la consultazione e il prestito, fatta salva ogni responsabilità civile e penale, potrà essere escluso a tempo o definitivamente dalla Biblioteca.

Art. 5 Discarico di responsabilità

  • La Biblioteca non è responsabile degli oggetti personali introdotti nei suoi locali dagli utenti.

CAPO II

SERVIZI

Art. 6 Riproduzioni

  • 6.1 - È consentita la riproduzione fotostatica delle opere presenti in Biblioteca, a spese dell'utente e per uso personale o di studio. Il servizio rispetta la normativa vigente sul diritto d'autore che consente di fotocopiare non oltre il 15% di volumi o fascicoli di periodici, escluse le pagine di pubblicità.
  • 6.2 - Sono esclusi dalla riproduzione in fotocopia:
  • le opere e i periodici pubblicati prima del 1901;
  • le opere musicali;
  • le tesi di laurea e le tesine di baccellierato;
  • le incisioni e le stampe;
  • i volumi preziosi o in precario stato di conservazione o che potrebbero essere danneggiati dalla fotocopiatura (per esempio quelle con legatura a colla o stretta);
  • le carte di archivio;
  • i manoscritti.
  • 6.3 - I materiali non fotocopiabili possono essere microfilmati o fotografati, dietro presentazione di domanda scritta e a spese del richiedente, se lo stato di conservazione lo consente e nel rispetto della normativa vigente. Si può ricorrere eventualmente a un operatore esterno di riconosciuta competenza.
  • 6.4 - Il richiedente è tenuto a fornire alla Biblioteca, a proprie spese, copia delle microfìlmature e delle fotografie eseguite.
  • 6.5 - La Biblioteca tutela i propri diritti di possesso concedendo la riproduzione dei testi e delle immagini solo per motivi di studio personale, nel rispetto delle norme nazionali e internazionali vigenti in materia di diritti d'autore, di copyright e di proprietà.
  • 6.6 - Anche la consultazione di codici e manoscritti musicali conservati nella Biblioteca si intende concessa solo per motivi di studio personale. La loro riproduzione fotografica, ma anche la loro trascrizione manuale per ogni altra utilizzazione (pubblicazione, esecuzione, ecc.) devono essere autorizzate nelle debite forme.
  • 6.7 - Lo studente impegnato in una tesi di laurea, è tenuto a riportare il nome del possessore (la Biblioteca Francescana del Convento dei Frati Minori Conventuali di Sassari), la segnatura, la dicitura "vietata la riproduzione" su ogni fotografia eventualmente allegata al suo lavoro e si impegna a consegnarne una copia anche alla Biblioteca.
    Egli si assume poi ogni responsabilità derivante dall'uso illecito di tali riproduzioni, operato anche da terzi, perché le riproduzioni ottenute non possono essere duplicate né cedute a terzi.
  • 6.8 - La ripresa fotografica o televisiva di materiali della Biblioteca a scopo commerciale (es. per una pubblicazione) deve essere autorizzata per iscritto dalla Commissione in risposta ad una richiesta scritta. L'ammontare dei diritti da pagare è fissato dalla Commissione e può essere corrisposto anche mediante l'acquisto di libri di pari valore scelti dal Responsabile della Biblioteca.

Art. 7 Prestito a domicilio

  • 7.1 - La Biblioteca concede il prestito a domicilio del materiale bibliografico posseduto per un massimo di un volume. Per accedere al prestito occorre compilare una apposita scheda. Il prestito è personale e dura 30 giorni. È prorogabile, anche telefonicamente, per altri 15 giorni se nel frattempo l'opera non è stata richiesta da un altro utente.
  • 7.2 - Le opere prese in prestito devono essere restituite puntualmente e nelle condizioni in cui sono state ritirate.
  • 7.3 - Sono esclusi dal prestito:
  • - i manoscritti;
  • - il materiale d'archivio;
  • - i periodici;
  • - le opere collocate nella Sala di consultazione generale;
  • - le opere pubblicate prima del 1951;
  • - i volumi in folio;
  • - i volumi in precarie condizioni, già esclusi dalla riproduzione in fotocopie;
  • - le Tesi e le Tesine;
  • - le pubblicazioni a tiratura editoriale limitata dichiarata;
  • - il materiale raro e di pregio, antico e moderno;
  • - le opere su supporti non cartacei, i CD-Rom, i DVD, il materiale audiovisivo;
  • - le pubblicazioni musicali;
  • - tutti i libri che la Commissione ritenga opportuno far consultare solo in sede
  • 7.4 - La consultazione del materiale multimediale è concessa solo a scopo di studio e di ricerca e deve essere effettuata in sede. È rigorosamente vietato effettuare copie del materiale messo a disposizione.

Art. 8 Prestito interbibliotecario e Document Delivery

  • Su richiesta di biblioteche esterne o di utenti interni iscritti al prestito e nei limiti del possibile, viene offerto il servizio di Document Delivery per uno scambio gratuito di articoli scientifici in fotocopia o di volumi non posseduti, nel rispetto della normativa vigente sulla tutela dei diritti d'autore.
    Il servizio vale solo per i volumi disponibili al prestito e alla riproduzione in fotocopia. I volumi ottenuti con questo servizio devono essere consultati solo in sede. Le spese sono a carico del richiedente.

Art. 9 Prestito per mostre

  • 9.1 - Il prestito di libri e documenti per mostre ed esposizioni è concesso nel rispetto delle norme canoniche e civili in materia e solo se:
  • - l'ente richiedente è affidabile e autorevole;
  • - il richiedente offre garanzie circa la qualità della mostra, la sicurezza nel trasporto e la tutela nella sede di esposizione;
  • - il richiedente sottoscrive una polizza assicurativa adeguata al valore del bene prestato, secondo le stime del Padre Guardiano.
  • 9.2 - Il materiale manoscritto o a stampa anteriore al secolo XVIII non può essere prestato per mostre senza l'autorizzazione scritta del Padre Guardiano.
    Per il materiale del XVIII secolo è necessaria l'autorizzazione del Responsabile della Biblioteca.

Art. 10 Volontariato

  • Le richieste di attività di volontariato temporaneo, anche come attività di stage, sono valutate di volta in volta e accettate se utili alla Biblioteca per la manutenzione delle raccolte o per altri servizi.

Art. 11 Disposizioni finali

  • Per quanto non espressamente menzionato nello Statuto e nel Regolamento si rimanda allo Schema-Tipo di Regolamento delle Biblioteche Ecclesiastiche Italiane approvato dal Consiglio Episcopale Permanente della C.E.I. nella sessione del 16-19 Novembre 2002 ed eventuali successive modifiche, e alle disposizioni canoniche in materia.

                                                                                                          Il Padre Guardiano                                                                                                                          

                                                                                                         fra Salvatore Sanna   

Sassari 16.01.2021

Pro. n.3 Bib – SMB